Ordinanza — n. 41669/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI LEONARDO nato a SAN SEVERO il 17/05/1983 avverso la sentenza del 02/10/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA Elato avviso alle parQ - udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, del 2 ottobre 2018, il Tribunale di Foggia ha applicato a Leonardo Marinelli la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto ascrittogli, di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, personalmente, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41669/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputato ha proposto ricorso, personalmente, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI LEONARDO nato a SAN SEVERO il 17/05/1983 avverso la sentenza del 02/10/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA Elato avviso alle parQ - udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, del 2 ottobre 2018, il Tribunale di Foggia ha applicato a Leonardo Marinelli la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto ascrittogli, di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, personalmente, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1 - Innanzitutto perché, a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena appunto di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo della Corte di Cassazione. 2 - In secondo luogo, perché l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". 3 - L'inammissibilità del presente ricorso, per entrambe le ricordate ragioni, deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. e, ad essa, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico V