Ordinanza — n. 41668/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGANTI MASSIMO nato a FORLIM POPOLI il 03/08/1977 avverso la sentenza del 07/05/2019 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Il Tribunale di Forlì, con la sentenza impugnata, del 7 maggio 2019, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Massimo Briganti colpevole del delitto di lesioni personali ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto a fronte della prognosi medica di "cinque giorni di riposo".
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41668/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto a fronte della prognosi medica di "cinque giorni di riposo".
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGANTI MASSIMO nato a FORLIM POPOLI il 03/08/1977 avverso la sentenza del 07/05/2019 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Forlì, con la sentenza impugnata, del 7 maggio 2019, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Massimo Briganti colpevole del delitto di lesioni personali ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto a fronte della prognosi medica di "cinque giorni di riposo".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisìone, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazíone di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessímone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come i cinque giorni di terapia antalgica prescritti alla persona offesa costituivano il riscontro della lamentata riduzione della funzionalità per il periodo di tempo indicato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enr