Ordinanza — n. 41667/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO NICOLA nato a ACERRA il 16/02/1972 avverso l'ordinanza del 18/04/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza impugnata, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Nicola Tufano avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli Nord l'aveva ritenuto colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione in ordine alla dosimetria della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41667/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO NICOLA nato a ACERRA il 16/02/1972 avverso l'ordinanza del 18/04/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza impugnata, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Nicola Tufano avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli Nord l'aveva ritenuto colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione in ordine alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte, difatti, aveva rilevato come, in tema di trattamento sanzionatorio, l'appello si fosse limitato a formulare richieste di ulteriore riduzione dello stesso senza corredarle di alcuna concreta giustificazione. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi