Ordinanza — n. 41666/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO IULIANO nato in SVIZZERA il 21/01/1976 avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva ritenuto Iuliano Russo colpevole dei delitti di minaccia grave e di lesioni personali al medesimo ascritti, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i reati contestatigli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: che aveva ritenuto Iuliano Russo colpevole dei delitti di minaccia grave e di lesioni personali al medesimo ascritti, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i reati contestatigli.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO IULIANO nato in SVIZZERA il 21/01/1976 avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva ritenuto Iuliano Russo colpevole dei delitti di minaccia grave e di lesioni personali al medesimo ascritti, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i reati contestatigli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dovesse ritenersi attendibile la deposizione della persona offesa (di per sé sola sufficiente a pervenire ad una declaratoria di penale responsabilità) sia in ordine alla minaccia ricevuta sia in ordine alla lesioni patite, riscontrate anche, queste ultime, dalla prodotta certificazione medica. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Edu