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Ordinanza — n. 41665/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41665/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41665/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZAFAME FILIPPO nato a VIBO VALENTIA il 07/04/1972 avverso l'ordinanza del 20/06/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile l'appello proposto da Filippo Lanzafame avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria C.V. l'aveva ritenuto colpevole del delitto di falso ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla insufficienza della prova in ordine alla avvenuta falsificazione della targa ed alla ascrivibilità di tale condotta al prevenuto, censure che erano state proposte anche con l'atto di appello che non poteva così considerarsi privo di specificità. 3 - Il difensore inviava, poi, memoria, con la quale ribadiva il motivo di doglianza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41665/2021 — snpen · Corte di Cassazione: l'aveva ritenuto colpevole del delitto di falso ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla insufficienza della prova in ordine alla avvenuta falsificazione della targa ed alla ascrivibilità di tale condotta al prevenuto, censure che erano state proposte anche con l'atto di appello che non poteva così considerarsi privo di specificità. 3 - Il difensore inviava, poi, memoria, con la quale ribadiva il motivo di doglianza.

Parole chiave

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falsificazione di marche ufficiali falsificazione dei pesi e delle misure motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative dubbio circa il carattere di infrazione ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZAFAME FILIPPO nato a VIBO VALENTIA il 07/04/1972 avverso l'ordinanza del 20/06/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile l'appello proposto da Filippo Lanzafame avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria C.V. l'aveva ritenuto colpevole del delitto di falso ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla insufficienza della prova in ordine alla avvenuta falsificazione della targa ed alla ascrivibilità di tale condotta al prevenuto, censure che erano state proposte anche con l'atto di appello che non poteva così considerarsi privo di specificità. 3 - Il difensore inviava, poi, memoria, con la quale ribadiva il motivo di doglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel medesimo non si tiene conto del fatto che nell'atto di appello non si erano affrontate le ragioni che avevano condotto il primo giudice a ritenere il prevenuto responsabile del delitto di falso ascrittogli: l'auto contrassegnata dalla targa falsificata era riconducibile al prevenuto che ne era il possessore ed il proprietario e colui che ne aveva pagato l'assicurazione, tale falsificazione avrebbe dovuto consentire di non individuare il conduce ed il proprietario del veicolo in questione (ad esempio, transitando, come nel caso di specie, in tratto autostradale a velocità non consentita). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico V