Ordinanza — n. 41664/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE ROQUE GUILLERMO nato a AVELLANEDA( ARGENTINA) il 08/11/1971 avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINO ICIato avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41664/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 613 cod. proc. pen. prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a decorrere dal 3 agosto 2017, da un difensore iscritto nell'albo speciale presso la Corte di cassazione. Il presente ricorso è pertanto inammissibile e tale inammissibilità va dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE ROQUE GUILLERMO nato a AVELLANEDA( ARGENTINA) il 08/11/1971 avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINO ICIato avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, del 5 novembre 2018, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Roque Guillermo Bruzzese colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 613 cod. proc. pen. prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a decorrere dal 3 agosto 2017, da un difensore iscritto nell'albo speciale presso la Corte di cassazione. Il presente ricorso è pertanto inammissibile e tale inammissibilità va dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittor