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Ordinanza — n. 41663/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41663/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41663/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia · Giurisprudenza (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/12/1972 avverso la sentenza del 09/07/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATTO 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Salvatore Esposito...

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/12/1972 avverso la sentenza del 09/07/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATTO 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Salvatore Esposito colpevole dei delitti ascrittigli ai sensi degli artt. 497 bis cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007, ora art. 493 ter cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del delitto di falso nell'ipotesi di cui al comma primo dell'art. 497 bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'effigie fotografica del prevenuto apposta sul documento attestasse, quantomeno, il suo concorso nella condotta di falsificazione del medesimo così da concretare proprio l'ipotesi delittuosa contestatagli. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vitt