Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41662/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for insult because the offense is no longer a crime, voiding both criminal and civil penalties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41662/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled a second-instance judgment that had declared an appeal inadmissible due to lack of argumentation regarding civil damages. The appellant argued for acquittal and extinction of the crime, but the lower court focused solely on procedural defects. The Supreme Court ruled that since the crime of insult is no longer punishable under current law, the entire judgment must be voided, thereby extinguishing both criminal liability and civil compensation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 594 cod. pen.; Art. 157 c.p.p.: When a criminal offense is no longer punishable by law, the conviction must be annulled ex officio, which automatically extinguishes the associated civil liability arising from the same conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
insult crime abolition extinction of criminal liability civil liability extinction ex officio annulment non-punishable offense remissione della pena motivi di cassazione ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 594 cod. pen.
1 - Il Tribunale di Catania, con l'ordinanza impugnata, del 27 maggio 2019, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Veronica Lotta avverso la sentenza, del 16 settembre 2009, con la quale il locale Giudice di pace aveva condannato la medesima alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 594 cod.
Art. 157 c.p.p.
Art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000
2 - E' poi appena il caso di ricordare che è ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs.
Art. 574, comma quarto, cod. proc. pen.
274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod.
art. 594 cod. pen
1 - Il Tribunale di Catania, con l'ordinanza impugnata, del 27 maggio 2019, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Veronica Lotta avverso la sentenza, del 16 settembre 2009, con la quale il locale Giudice di pace aveva condannato la medesima alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 594 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru
Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, Rossi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOTTA VERONICA nato a CATANIA il 06/08/1981 avverso la sentenza del 16/09/2009 del GIUDICE DI PACE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Il Tribunale di Catania, con l'ordinanza impugnata, del 27 maggio 2019, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Veronica Lotta avverso la sentenza, del 16 settembre 2009, con la quale il locale Giudice di pace aveva condannato la medesima alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 594 cod. pen., consumato il 26 aprile 2005, liquidando a favore della parte civile una somma equitativamente liquidata. Il Tribunale riteneva inammissibile l'appello perché la prevenuta non aveva speso argomentazione alcuna in relazione alla condanna civile 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione della prevenuta ed alla mancata declaratoria di estinzione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 - Il ricorso è manifestamente infondato (il primo motivo vede sul fatto ed il secondo non tiene conto che avendo il Tribunale deciso l'inammissibilità dell'appello il termine di prescrizione poteva essere calcolato solo fino alla data della pronuncia del Giudice di pace) ma la sentenza impugnata va annullata d'ufficio sia in ordine agli effetti penali, riguardando una condotta ormai priva di rilievo penale, sia in ordine agli effetti civili che da tale declaratoria sono travolti (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267886), sia in ordine agli effetti civili, come precisando la citata pronuncia delle Sezioni unite. 2 - E' poi appena il caso di ricordare che è ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, Rossi, Rv. 267958).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'ingiuria non è prevista dalla legge come reato. Revoca le statuizioni civili. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico