Ordinanza — n. 41655/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOTTO ROBERTO nato a VERONA il 16/11/1965 avverso la sentenza del 10/05/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 — La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, riqualificato il fatto di furto in abitazione nell'ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., rideterminava la pena inflitta a tale titolo a Roberto Masotto nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n. 2 cod. pen., rideterminava la pena inflitta a tale titolo a Roberto Masotto nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOTTO ROBERTO nato a VERONA il 16/11/1965 avverso la sentenza del 10/05/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 — La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, riqualificato il fatto di furto in abitazione nell'ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., rideterminava la pena inflitta a tale titolo a Roberto Masotto nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico