Ordinanza — n. 41654/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANONICA PIERPAOLO nato a TORINO il 20/02/1973 avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Pierpaolo Canonica avverso la sentenza del locale Tribunale che l'aveva ritenuto colpevole del delitto di tentato furto aggravato, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta genericità del gravame in cui ci si era doluti del fatto che l'imputato fosse stato condannato in base a dei meri indizi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41654/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANONICA PIERPAOLO nato a TORINO il 20/02/1973 avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Pierpaolo Canonica avverso la sentenza del locale Tribunale che l'aveva ritenuto colpevole del delitto di tentato furto aggravato, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta genericità del gravame in cui ci si era doluti del fatto che l'imputato fosse stato condannato in base a dei meri indizi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte di merito aveva dedotto la genericità dei motivi di appello - riprodotta nel motivo di ricorso - in quanto gli stessi, assumendo che a carico del prevenuto vi fossero dei meri indizi, misconoscevano il fatto che l'azione dell'imputato era avvenuta sotto la diretta visione degli operanti che ne avevano poi riferito nel processo. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlin