Ordinanza — n. 41652/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ION MARIUS nato a TIMISOARA( ROMANIA) il 01/07/1983 avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, escludeva la circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 cod. pen e confermava la pena inflitta a Marius Ion per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41652/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625 cod. pen e confermava la pena inflitta a Marius Ion per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ION MARIUS nato a TIMISOARA( ROMANIA) il 01/07/1983 avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, escludeva la circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 cod. pen e confermava la pena inflitta a Marius Ion per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure dedotte non affrontano congruamente le argomentazioni posta dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione. Quanto alle attenuanti generiche non vi erano motivi di meritevolezza del prevenuto (non potendolo essere elementi estrinseci quali la giovane età e le meramente assunte condizioni di vita), e quanto al danno cagionato, i beni oggetto della tentata sottrazione non erano di modico valore economico (tanto che si assume, nel medesimo ricorso, essere prossimi ai cinquecento euro). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vit