Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41652/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41652/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41652/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ION MARIUS nato a TIMISOARA( ROMANIA) il 01/07/1983 avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, escludeva la circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 cod. pen e confermava la pena inflitta a Marius Ion per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41652/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625 cod. pen e confermava la pena inflitta a Marius Ion per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di lieve entità tentato furto reati contro il patrimonio assicurazione contro il furto confisca di valori patrimoniali furto aggravato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ION MARIUS nato a TIMISOARA( ROMANIA) il 01/07/1983 avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, escludeva la circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 cod. pen e confermava la pena inflitta a Marius Ion per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure dedotte non affrontano congruamente le argomentazioni posta dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione. Quanto alle attenuanti generiche non vi erano motivi di meritevolezza del prevenuto (non potendolo essere elementi estrinseci quali la giovane età e le meramente assunte condizioni di vita), e quanto al danno cagionato, i beni oggetto della tentata sottrazione non erano di modico valore economico (tanto che si assume, nel medesimo ricorso, essere prossimi ai cinquecento euro). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vit