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Ordinanza — n. 41649/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41649/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41649/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCAC BOUCHAIB nato a CASABLANCA ( MAROCCO) il 19/07/1976 avverso la sentenza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, escludeva l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., confermando però la pena già inflitta a Bouchaib Falcac per il delitto di furto pluriaggravato ascrittogli ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata diminuzione della pena pur a fronte dell'esclusione di una delle circostanze aggravanti ritenute in prime cure.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41649/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 7 cod. pen., confermando però la pena già inflitta a Bouchaib Falcac per il delitto di furto pluriaggravato ascrittogli ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata diminuzione della pena pur a fronte dell'esclusione di una delle circostanze aggravanti ritenute in prime cure.

Parole chiave

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aggravamento della pena modifica della sentenza crimine truffa aggravata attenuazione della pena principio della doppia incriminazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCAC BOUCHAIB nato a CASABLANCA ( MAROCCO) il 19/07/1976 avverso la sentenza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, escludeva l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., confermando però la pena già inflitta a Bouchaib Falcac per il delitto di furto pluriaggravato ascrittogli ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata diminuzione della pena pur a fronte dell'esclusione di una delle circostanze aggravanti ritenute in prime cure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Papola, citata nella sentenza impugnata, hanno precisato che "il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione". E proprio sul punto la Corte di merito aveva argomentato considerando la gravità del fatto e la pluralità delle residue aggravanti, mentre nel ricorso si cita una pronuncia che riguarda gli aumenti per la continuazione nel caso di un riconosciuto reato continuato, un'ipotesi del tutto diversa. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi Stanislao Scarl