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Ordinanza — n. 41648/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41648/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41648/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSEINOVIC SAMANTHA nato il 15/05/1993 avverso la sentenza del 20/09/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva ritenuto Samantha Huseinovic colpevole del delitto di furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio anche in considerazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41648/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio anche in considerazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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aggravamento della pena sanzioni penali attenuazione della pena pena complementare alleggerimento della pena proporzionalità della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSEINOVIC SAMANTHA nato il 15/05/1993 avverso la sentenza del 20/09/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva ritenuto Samantha Huseinovic colpevole del delitto di furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio anche in considerazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (per la dimostrata professionalità nell'agire), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico