Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for violation of law and lack of reasoning regarding sentencing and qualification, but the court found these grounds insufficient under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty; general complaints lack specificity and are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJERI AHMED nato il 08/11/1998 avverso la sentenza del 07/06/2019 del TRIBUNALE di VERONAgl..ato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Verona ha applicato ad Ahmed Mejeri la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati ascrittigli meglio individuati in rubrica. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione del fatto, alla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Le censure dedotte nel presente ricorso sono pertanto inammissibili (difettando di specificità in relazione all'accusa riportata in imputazione la censura relativa alla mancata riqualificazione dell'addebito). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico V