Ordinanza — n. 41646/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIORTINO SAMUELE ANTONINO nato a PALERMO il 05/12/1989 avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti, concedeva a Samuele Antonino Sciortino il beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli per il delitto di furto aggravato ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla aggravante contestata ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. in base alla sola considerazione che il fatto era avvenuto in orario notturno. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale argomenta ulteriormente la censura avanzata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41646/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla aggravante contestata ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. in base alla sola considerazione che il fatto era avvenuto in orario notturno. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale argomenta ulteriormente la censura avanzata.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIORTINO SAMUELE ANTONINO nato a PALERMO il 05/12/1989 avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti, concedeva a Samuele Antonino Sciortino il beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli per il delitto di furto aggravato ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla aggravante contestata ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. in base alla sola considerazione che il fatto era avvenuto in orario notturno. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale argomenta ulteriormente la censura avanzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si affronta l'intera argomentazione, peraltro in fatto ed esente da manifesti vizi logici, adottata nell'impugnata sentenza per ritenere la configurabilità dell'aggravante contestata: non il solo orario notturno ma anche l'assenza di presidi di tutela dell'esercizio. Presidi la cui assenza era stata, in fatto, riscontrata dal ricorrente del furto considerando che era stato individuato non certo grazie agli stessi, che avrebbero dovuto azionarsi al momento dell'effrazione, ma per il mero, casuale, transito nei paraggi di un privato cittadino. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente E