Ordinanza — n. 41635/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPOSHI KORAB nato il 04/07/1976 avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 17/01/2019 la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui Korab Peposhi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 477, 482 cod. pen., in Genova il 14/11/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge in riferimento alla sussistenza del reato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41635/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma quarto, 477, 482 cod. pen., in Genova il 14/11/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge in riferimento alla sussistenza del reato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPOSHI KORAB nato il 04/07/1976 avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 17/01/2019 la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui Korab Peposhi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 477, 482 cod. pen., in Genova il 14/11/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge in riferimento alla sussistenza del reato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha rilevato come neanche l'imputato, assente nel corso del processo, abbia eccepito l'inconsapevolezza della falsità della patente su cui erano apposte le sue generalità e la sua foto, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore Il Pre