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Ordinanza — n. 41627/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41627/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41627/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTI LUCA nato a PADOVA il 25/05/1988 avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 12/11/2019 la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, con cui Luc2 Berti era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., in Padova il 16/04/2013. Nell'interesse dell'imputo è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla incomprensibile motivazione della sentenza di primo grado, alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove.

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41627/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen., in Padova il 16/04/2013. Nell'interesse dell'imputo è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla incomprensibile motivazione della sentenza di primo grado, alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove.

Parole chiave

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uso di false generalità accertamento inesatto dei fatti pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario dichiarazione mendace lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTI LUCA nato a PADOVA il 25/05/1988 avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 12/11/2019 la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, con cui Luc2 Berti era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., in Padova il 16/04/2013. Nell'interesse dell'imputo è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla incomprensibile motivazione della sentenza di primo grado, alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come, nonostante la presenza di refusi in un rigo della motivazione, del tutto non comprensibile, tuttavia il percorso logico del primo giudice sia del tutto chiaro, apparendo evidente il riferimento all'imputato, il quale aveva pacificamente fornito false generalità ai verbalizzanti, dichiarando di chiamarsi Pegoraro, nome con cui, non a caso, è stato individuato in sentenza dal primo giudice, oltre che con le effettive generalità di Luca Berti; la sentenza, inoltre, ha rilevato come trattasi di fattispecie a consumazione istantanea e come l'aver fornito le vere generalità sia stato valutato ai fini della determinazione della pena.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensor