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Ordinanza — n. 41626/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41626/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41626/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULAJ ENDRIT nato a FIER( ALBANIA) il 16/06/1985 avverso la sentenza del 10/06/2019 del TRIBUNALE di MILANO&lato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Sulaj Endrit la pena di mesi due di reclusione, sostituita dalla corrispondente pena pecuniari, in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. a lui ascritto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41626/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Sulaj Endrit la pena di mesi due di reclusione, sostituita dalla corrispondente pena pecuniari, in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. a lui ascritto.

Parole chiave

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sviamento della giustizia inchiesta per falsità atti abbandono del procedimento per truffa appropriazione indebita di trattenute salariali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULAJ ENDRIT nato a FIER( ALBANIA) il 16/06/1985 avverso la sentenza del 10/06/2019 del TRIBUNALE di MILANO&lato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Sulaj Endrit la pena di mesi due di reclusione, sostituita dalla corrispondente pena pecuniari, in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. a lui ascritto.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid