Ordinanza — n. 41625/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOVERNALE EDOARDO nato a PADOVA il 14/01/1970 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 21/03/2019 la Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado, con cui Edoardo Governale era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in Trieste il 05/02/2015, con la recidiva reiterata specifica. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41625/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. pen., in Trieste il 05/02/2015, con la recidiva reiterata specifica. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOVERNALE EDOARDO nato a PADOVA il 14/01/1970 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 21/03/2019 la Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado, con cui Edoardo Governale era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in Trieste il 05/02/2015, con la recidiva reiterata specifica. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui è stata ritenuta correttamente contestata e sussistente la recidiva ed adeguata la pena - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore