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Ordinanza — n. 41621/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely restates lower court's rejection without new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41621/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds for review. The appellant, Demetrio Di Valerio, challenged the appellate court's decision to reject his appeal regarding a theft conviction, arguing violations of procedural law. The court ruled that the appellant's arguments merely repeated the reasons already rejected by the lower court without providing a specific, new legal analysis or correlation to the contested decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible for lack of specificity if it merely restates the reasons for the lower court's rejection without presenting new, specific arguments or a logical correlation to the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal procedural inadmissibility repetition of arguments art. 591 cod. proc. pen. art. 616 cod. proc. pen. theft conviction minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., senza, nel resto, confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; corretta, infine, appare la notifica della impugnata ordinanza al solo difensore appellante, ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Art. 521 cod. proc. pen.
Nel caso di specie l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come il gravame fosse del tutto aspecifico, essendosi limitato a richiamare, in modo generico, la violazione dell'art. 521 cod.
art. 612 cod. pen
art. 521 cod. proc. pen
Nel caso di specie l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come il gravame fosse del tutto aspecifico, essendosi limitato a richiamare, in modo generico, la violazione dell'art. 521 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VALERIO DEMETRIO nato in SVIZZERA il 28/03/1965 avverso l'ordinanza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto t Con ordinanza del 04/06/2019 la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, con cui Demetrio Di Valerio era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come il gravame fosse del tutto aspecifico, essendosi limitato a richiamare, in modo generico, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., senza, nel resto, confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; corretta, infine, appare la notifica della impugnata ordinanza al solo difensore appellante, ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estens