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Ordinanza — n. 41620/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41620/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41620/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIUSEPPE nato a POMPEI il 22/02/1980 avverso l'ordinanza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 13/06/2019 la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, con cui Giuseppe Battaglia era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41620/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale contravvenzione bagatellare sanzione penale minaccia alla sicurezza pubblica pagamento dell'ammenda commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIUSEPPE nato a POMPEI il 22/02/1980 avverso l'ordinanza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 13/06/2019 la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, con cui Giuseppe Battaglia era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come il gravame fosse del tutto aspecifico, essendosi limitato a richiamare, in modo apodittico, lo stato d'animo soggettivo della persona offesa ed altre circostanze estranee alla motivazione, con cui non si era affatto confrontato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore