Ordinanza — n. 41616/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZER LUCIANO nato a ODERZO il 12/08/1966 avverso la sentenza del 23/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 23/10/2018 la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, con cui Luciano Lazzer era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in Fontanelle il 29/03/2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41616/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., in Fontanelle il 29/03/2012.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZER LUCIANO nato a ODERZO il 12/08/1966 avverso la sentenza del 23/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 23/10/2018 la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, con cui Luciano Lazzer era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in Fontanelle il 29/03/2012.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricostruito in maniera del tutto accurata ed analitica la vicenda processuale, dando conto, ancorché con motivazione per relationem dell'attendibilità della persona offesa e dell'inattendibilità dei testi indicati dalla difesa, osservando come i motivi di appello fossero ripropositivi di questioni già esaminate dal primo giudice.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore