Ordinanza — n. 41614/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCINO ROCCO nato a VERCELLI il 23/10/1985 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 — La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva ritenuto Rocco Buccino colpevole del delitto di cui all'art. 217 I. fall., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41614/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 217 I. fall., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCINO ROCCO nato a VERCELLI il 23/10/1985 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 — La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva ritenuto Rocco Buccino colpevole del delitto di cui all'art. 217 I. fall., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche nei suoi elementi accessori (come la invocata sospensione della pena), la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle emergenze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De