Ordinanza — n. 41613/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: AHMED ANWAAR nato il 23/02/1983 avverso la sentenza del 11/06/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41613/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - Il Giudice di pace di Brescia, con la sentenza impugnata, proscioglieva Ahmed Anwaar dal delitto di lesioni personali ascrittogli per intervenuta remissione di querela. 2 - Propone ricorso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla intervenuta remissione di querela che indicata come tacita non si era compreso da quale concreta circostanza fosse stata dedotta.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: AHMED ANWAAR nato il 23/02/1983 avverso la sentenza del 11/06/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Giudice di pace di Brescia, con la sentenza impugnata, proscioglieva Ahmed Anwaar dal delitto di lesioni personali ascrittogli per intervenuta remissione di querela. 2 - Propone ricorso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla intervenuta remissione di querela che indicata come tacita non si era compreso da quale concreta circostanza fosse stata dedotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Deve poi rilevarsi come nella sentenza impugnata si fosse indicato come le parti avessero concordemente concluso per il proscioglimento poi dichiarato, così concordando sulla intervenuta remissione di querela.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio