Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41613/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41613/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41613/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: AHMED ANWAAR nato il 23/02/1983 avverso la sentenza del 11/06/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41613/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - Il Giudice di pace di Brescia, con la sentenza impugnata, proscioglieva Ahmed Anwaar dal delitto di lesioni personali ascrittogli per intervenuta remissione di querela. 2 - Propone ricorso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla intervenuta remissione di querela che indicata come tacita non si era compreso da quale concreta circostanza fosse stata dedotta.

Parole chiave

Generato dall'IA
restituzione in pristino ritiro della querela penale annullamento del lodo arbitrale azione di contestazione abbandono per lesioni personali revoca dell'annullamento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: AHMED ANWAAR nato il 23/02/1983 avverso la sentenza del 11/06/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Il Giudice di pace di Brescia, con la sentenza impugnata, proscioglieva Ahmed Anwaar dal delitto di lesioni personali ascrittogli per intervenuta remissione di querela. 2 - Propone ricorso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla intervenuta remissione di querela che indicata come tacita non si era compreso da quale concreta circostanza fosse stata dedotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Deve poi rilevarsi come nella sentenza impugnata si fosse indicato come le parti avessero concordemente concluso per il proscioglimento poi dichiarato, così concordando sulla intervenuta remissione di querela.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio