Ordinanza — n. 41611/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICERO ANTONINO MASSIMO nato a CATANIA il 30/10/1956 avverso la sentenza del 11/04/2019 del GIUDICE DI PACE di MASCALUCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 11/04/2019 il Giudice di pace di Mascalucia condannava a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, Antonino Massimo Cicero per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in San Gregorio di Catania il 19/03/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41611/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., in San Gregorio di Catania il 19/03/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICERO ANTONINO MASSIMO nato a CATANIA il 30/10/1956 avverso la sentenza del 11/04/2019 del GIUDICE DI PACE di MASCALUCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 11/04/2019 il Giudice di pace di Mascalucia condannava a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, Antonino Massimo Cicero per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in San Gregorio di Catania il 19/03/2013. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove.
Il ricorso è inammissibile, è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto credibile la persona offesa, sia intrinsecamente, sia in quanto le sue dichiarazioni risultano confermate da due testi presenti al fatto, di cui uno appartenente alla P.G. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore I