Ordinanza — n. 41609/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSANO ANGELO nato a PLUCHINGEN( GERMANIA) il 31/03/1973 avverso la sentenza del 13/11/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 13/11/2018 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Angelo Sassano era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art.582 cod. pen., in Setzu il 07/01/2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41609/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen., in Setzu il 07/01/2014.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSANO ANGELO nato a PLUCHINGEN( GERMANIA) il 31/03/1973 avverso la sentenza del 13/11/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 13/11/2018 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Angelo Sassano era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art.582 cod. pen., in Setzu il 07/01/2014.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dei fatti ed alla valutazione delle prove. In data 09/06/2020 risulta pervenuta memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, a sostegno del ricorso. Il ricorso è inammissibile, in quanto "Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenza di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen." (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio Giovanni, Rv. 275557).
Nel caso di specie le doglianze, in concreto, si incentrano sulla motivazione della sentenza impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore Il Pres