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Ordinanza — n. 41608/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41608/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41608/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDOLINO GIULIO nato a TARANTO il 11/07/1982 avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 23/01/2019 la Corte d'Appello di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Giiulio Verdolino era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 582 e 610 cod. pen., in Taranto il 24/02/2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di lesioni per remissione di querela, con revoca delle statuizioni civili e, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41608/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 23/01/2019 la Corte d'Appello di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Giiulio Verdolino era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 582 e 610 cod. pen., in Taranto il 24/02/2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di lesioni per remissione di querela, con revoca delle statuizioni civili e, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio abbandono per lesioni personali azione civile legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDOLINO GIULIO nato a TARANTO il 11/07/1982 avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 23/01/2019 la Corte d'Appello di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Giiulio Verdolino era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 582 e 610 cod. pen., in Taranto il 24/02/2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di lesioni per remissione di querela, con revoca delle statuizioni civili e, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove, nonché in relazione all'avvenuto risarcimento del danno. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, alla luce della sentenza di improcedibilità per il reato di lesioni, pronunciata a seguito di remissione di querela, effettuata in udienza dalla parte civile, con conseguente rinuncia alla domanda risarcitoria. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore Il Pres