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Ordinanza — n. 41605/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41605/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41605/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO VITO nato a NEWCASTLE( GRAN BRETAGNA) il 18/02/1962 avverso l'ordinanza del 24/05/2019 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 24/05/2019 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da Vito Marrazzo avverso la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parta civile, per il reato di cui all'art.582 cod. pen., in Fucecchio il 31/10/2009.

Regesto Legislator

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art. 544 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41605/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen., in Fucecchio il 31/10/2009.

Parole chiave

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superamento del visto violazione del principio di celerità ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione della sentenza penale contravvenzione per eccesso di velocità osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 544 cod. proc. pen
274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come l'appello fosse tardivo in quanto depositato otto giorni dopo la scadenza del termine di giorni trenta, decorrente dall'ultima notifica effettuata Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO VITO nato a NEWCASTLE( GRAN BRETAGNA) il 18/02/1962 avverso l'ordinanza del 24/05/2019 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 24/05/2019 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da Vito Marrazzo avverso la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parta civile, per il reato di cui all'art.582 cod. pen., in Fucecchio il 31/10/2009.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano inosservanza di norme sancite a pena di nullità e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, in quanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett.

b) e comma secondo, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli Francesco, Rv.Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come l'appello fosse tardivo in quanto depositato otto giorni dopo la scadenza del termine di giorni trenta, decorrente dall'ultima notifica effettuata Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore Il