Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41604/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41604/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41604/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EJIRO MOWOE nato il 01/06/1980 avverso la sentenza del 27/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 27/10/2017 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Ejiro Mowoe era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 477, 482, 99, comma terzo, cod. pen., in Torino il 16/12/2019. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatti ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41604/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 477, 482, 99, comma terzo, cod. pen., in Torino il 16/12/2019. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatti ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Parole chiave

Generato dall'IA
uso di un documento falso false dichiarazioni contraffazione di merci sviamento della giustizia perseguimento penale per diffamazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EJIRO MOWOE nato il 01/06/1980 avverso la sentenza del 27/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 27/10/2017 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Ejiro Mowoe era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 477, 482, 99, comma terzo, cod. pen., in Torino il 16/12/2019. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatti ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ribadito le a conclusioni del primo giudice, che aveva escluso la grossolanità del falso ed aveva escluso la grossolanità del falso, rilevando come l'appello si limitasse a prospettare una versione alternativa in via soltanto ipotetica. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estenso