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Sentenza — n. 41603/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41603/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41603/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSARETTI EMIDIO nato a MONSAM POLO DEL TRONTO il 17/09/1956 avverso la sentenza del 29/10/2014 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 29/10/2014 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Emidio Passaretti era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui:

Regesto Legislator

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artt. 489 cod. pen; Sentenza — n. 41603/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) artt. 489 cod. pen., ritenuto il reato di cui al capo b) assorbito nel fatto di cui al capo a), rideterminava la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ravvisando, comunque, gli estremi dell'art. 1 d. Igs. 15/01/2016 n.

Parole chiave

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modifica della sentenza sanzione sostitutiva commutazione della pena pecuniaria pene condizionali sanzione penale adattamento delle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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artt. 489 cod. pen
b) artt. 489 cod. pen., ritenuto il reato di cui al capo b) assorbito nel fatto di cui al capo a), rideterminava la pena.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSARETTI EMIDIO nato a MONSAM POLO DEL TRONTO il 17/09/1956 avverso la sentenza del 29/10/2014 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 29/10/2014 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Emidio Passaretti era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui:

a) agli artt. 477, 482 cod. pen.;

b) artt. 489 cod. pen., ritenuto il reato di cui al capo b) assorbito nel fatto di cui al capo a), rideterminava la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ravvisando, comunque, gli estremi dell'art. 1 d. Igs. 15/01/2016 n.

7. Il ricorso è fondato, in quanto, all'esito dell'entrata in vigore del d. Igs. 15/01/2016, n. 7, il falso in contrassegno assicurativo non è è più previsto come reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore Il Presidente