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Ordinanza — n. 41559/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41559/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41559/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUBARIK SAID nato il 22/02/1984 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente PIERLUIGI DI STEFANO; 28469_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moubarik Said a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile in quanto propone, con argomentazioni del tutto generiche che non tengono conto del contenuto della sentenza impugnata, una diversa valutazione in fatto. Quindi, non rispetta i limiti di cui all'articolo 606, lett. e, cod. proc. pen. quanto ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione e, comunque, non ha i i requisiti minimi di specificità della impugnazione previsti all'art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/1990, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41559/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile in quanto propone, con argomentazioni del tutto generiche che non tengono conto del contenuto della sentenza impugnata, una diversa valutazione in fatto. Quindi, non rispetta i limiti di cui all'articolo 606, lett. e, cod. proc. pen. quanto ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione e, comunque, non ha i i requisiti minimi di specificità della impugnazione previsti all'art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione impugnabilità della decisione di rinvio motivi che possono invocarsi cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moubarik Said a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 581 cod. proc. pen
quanto ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione e, comunque, non ha i i requisiti minimi di specificità della impugnazione previsti all'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUBARIK SAID nato il 22/02/1984 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente PIERLUIGI DI STEFANO; 28469_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moubarik Said a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile in quanto propone, con argomentazioni del tutto generiche che non tengono conto del contenuto della sentenza impugnata, una diversa valutazione in fatto. Quindi, non rispetta i limiti di cui all'articolo 606, lett. e, cod. proc. pen. quanto ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione e, comunque, non ha i i requisiti minimi di specificità della impugnazione previsti all'art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condann il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 n favore della Cassa delle Ammende. Roma il-