Ordinanza — n. 41559/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUBARIK SAID nato il 22/02/1984 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente PIERLUIGI DI STEFANO; 28469_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moubarik Said a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile in quanto propone, con argomentazioni del tutto generiche che non tengono conto del contenuto della sentenza impugnata, una diversa valutazione in fatto. Quindi, non rispetta i limiti di cui all'articolo 606, lett. e, cod. proc. pen. quanto ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione e, comunque, non ha i i requisiti minimi di specificità della impugnazione previsti all'art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/1990, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41559/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile in quanto propone, con argomentazioni del tutto generiche che non tengono conto del contenuto della sentenza impugnata, una diversa valutazione in fatto. Quindi, non rispetta i limiti di cui all'articolo 606, lett. e, cod. proc. pen. quanto ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione e, comunque, non ha i i requisiti minimi di specificità della impugnazione previsti all'art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUBARIK SAID nato il 22/02/1984 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente PIERLUIGI DI STEFANO; 28469_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moubarik Said a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile in quanto propone, con argomentazioni del tutto generiche che non tengono conto del contenuto della sentenza impugnata, una diversa valutazione in fatto. Quindi, non rispetta i limiti di cui all'articolo 606, lett. e, cod. proc. pen. quanto ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione e, comunque, non ha i i requisiti minimi di specificità della impugnazione previsti all'art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condann il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 n favore della Cassa delle Ammende. Roma il-