Ordinanza — n. 41558/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA UGO nato a FOGGIA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 30/03/2021, confermava la sentenza emessa in data 02/11/2017 dal Tribunale di Velletri, con la quale STELLA Ugo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa aggravato dalla recidiva. Propone ricorso per cassazione lo STELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione, all'applicazione della recidiva e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 41558/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la prima doglianza. La recidiva specifica infraquinquennale ritenuta dai giudici di merito comporta, nel calcolo del termine prescrizionale, un primo aumento del massimo edittale nella misura di due terzi (aumento peraltro irrilevante con riferimento alla truffa, dovendo comunque il termine risultare non inferiore a sei anni, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen.), ed un ulteriore aumento di due terzi, correlato agli atti interruttivi (cfr. art. 161, secondo comma, cod. Pen.): il termine massimo decennale, così calcolato, risulta pacificamente non ancora decorso.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA UGO nato a FOGGIA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 30/03/2021, confermava la sentenza emessa in data 02/11/2017 dal Tribunale di Velletri, con la quale STELLA Ugo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa aggravato dalla recidiva. Propone ricorso per cassazione lo STELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione, all'applicazione della recidiva e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la prima doglianza. La recidiva specifica infraquinquennale ritenuta dai giudici di merito comporta, nel calcolo del termine prescrizionale, un primo aumento del massimo edittale nella misura di due terzi (aumento peraltro irrilevante con riferimento alla truffa, dovendo comunque il termine risultare non inferiore a sei anni, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen.), ed un ulteriore aumento di due terzi, correlato agli atti interruttivi (cfr. art. 161, secondo comma, cod. Pen.): il termine massimo decennale, così calcolato, risulta pacificamente non ancora decorso.
Quanto alle residue censure, assume rilievo assorbente la mancata deduzione delle stesse con i motivi di appello, aventi ad oggetto la sola misura del trattamento sanzionatorio. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Con lire Estensore Il Presid