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Ordinanza — n. 41557/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41557/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41557/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACARIO SIMONE nato a ROMA il 02/11/1980 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Elà-to avviso alle p"-a—r-q — udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 09/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28/05/2020, nei confronti di MACARIO Simone, in relazione ai delitti di rapina aggravata e furto pluriaggravato a lui ascritti. Propone personalmente ricorso per cassazione il MACARIO, lamentando l'eccessività del tratam.ento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41557/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone personalmente ricorso per cassazione il MACARIO, lamentando l'eccessività del tratam.ento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente altri capi d'accusa istanza di revisione penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACARIO SIMONE nato a ROMA il 02/11/1980 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Elà-to avviso alle p"-a—r-q — udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 09/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28/05/2020, nei confronti di MACARIO Simone, in relazione ai delitti di rapina aggravata e furto pluriaggravato a lui ascritti. Propone personalmente ricorso per cassazione il MACARIO, lamentando l'eccessività del tratam.ento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consig re Estensore VITTOR P