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Ordinanza — n. 41553/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41553/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41553/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRANELLA SERGIO nato a TORINO il 20/08/1979 avverso la sentenza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOerato avviso alle par---t-i udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO Con sentenza del 04/05/2021, il G.i.p. del Tribunale di Torino applicava — per quanto qui specificamente rileva — a PETRANELLA Sergio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione ai reati di ricettazione, cessione di sostanza stupefacente, illecita detenzione di un fucile e di munizioni. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso è palesemente inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41553/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve quindi ritenersi non consentita la (peraltro generica) censura proposta dal ricorrente in ordine alla struttura motivazionale della sentenza Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna de* ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali motivi di cassazione remissione della pena traffico aggravato di stupefacenti istanza di revisione penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino applicava — per quanto qui specificamente rileva — a PETRANELLA Sergio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRANELLA SERGIO nato a TORINO il 20/08/1979 avverso la sentenza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOerato avviso alle par---t-i udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con sentenza del 04/05/2021, il G.i.p. del Tribunale di Torino applicava — per quanto qui specificamente rileva — a PETRANELLA Sergio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione ai reati di ricettazione, cessione di sostanza stupefacente, illecita detenzione di un fucile e di munizioni. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso è palesemente inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Deve quindi ritenersi non consentita la (peraltro generica) censura proposta dal ricorrente in ordine alla struttura motivazionale della sentenza Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna de* ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da/ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consi iere Estensore Il Presidente