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Ordinanza — n. 41551/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41551/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41551/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA SETTIMO nato a PALERMO il 26/02/1979 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 22/09/2020, riformava la sentenza emessa in data 18/04/2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale CASELLA Settimo era stato assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto. Propone ricorso per cassazione il CASELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, non essendo emersa la sussistenza del reato presupposto della ricettazione, ed essendo il CASELLA responsabile della sola guida senza patente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41551/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il CASELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, non essendo emersa la sussistenza del reato presupposto della ricettazione, ed essendo il CASELLA responsabile della sola guida senza patente.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente reato di pirateria della strada corsa di controllo guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione grave eccesso di velocità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA SETTIMO nato a PALERMO il 26/02/1979 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 22/09/2020, riformava la sentenza emessa in data 18/04/2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale CASELLA Settimo era stato assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto. Propone ricorso per cassazione il CASELLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, non essendo emersa la sussistenza del reato presupposto della ricettazione, ed essendo il CASELLA responsabile della sola guida senza patente.

Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, aggravato dalla recidiva, valorizzando gli accertamenti di P.G. inerenti il fatto che il CASELLA era alla guida di un veicolo per il quale - secondo l'ipotesi accusatoria non confutata in alcun modo dalla difesa - era stata sporta denuncia di furto alcuni giorni prima del controllo stradale subito dal ricorrente.

Emerge ancora dalla sentenza impugnata - anche in questo caso senza alcuna specifica confutazione difensiva - che il CASELLA non era stato in grado di giustificare il possesso del mezzo, e quindi di offrire una valida alternativa alla ricezione illecita dello stesso. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Considliere Estensore