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Ordinanza — n. 41550/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41550/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41550/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANCHINA SALVATORE nato a PALERMO il 11/12/1967 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 19/01/2021 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 18/10/2018, con la quale TRANCHINA Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Ha proposto ricorso per cassazione il TRANCHINA, a mezzo del proprio difensore, deducendo in primo luogo violazione degli artt. 129 e 157 cod. pen., in ragione dell'asserita intervenuta prescrizione del reato a lui ascritto. Inoltre, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di riconoscere al TRANCHINA la particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 69 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 41550/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto che venisse applicata la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in sede di legittimità, nonostante sia il giudizio di primo grado sia quello di secondo grado si siano svolti nella vigenza del suddetto istituto, introdotto, come noto, dall'art. 1, comma 2 del D.Igs. 16 marzo 2015 n.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricompensa ricettazione responsabilità scemata risarcimento per atto illecito sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Inoltre, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di riconoscere al TRANCHINA la particolare tenuità del fatto.
art. 69 cod. pen
pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.» (Sez.
art. 648 cod. pen
Esclusa, dunque, la possibilità di ritenere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANCHINA SALVATORE nato a PALERMO il 11/12/1967 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 19/01/2021 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 18/10/2018, con la quale TRANCHINA Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Ha proposto ricorso per cassazione il TRANCHINA, a mezzo del proprio difensore, deducendo in primo luogo violazione degli artt. 129 e 157 cod. pen., in ragione dell'asserita intervenuta prescrizione del reato a lui ascritto. Inoltre, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di riconoscere al TRANCHINA la particolare tenuità del fatto.

Il ricorso è inammissibile. Con riguardo al primo motivo di ricorso, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, «l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma secondo cod. pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.» (Sez. 2, n. 1845 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258479 - 01). Esclusa, dunque, la possibilità di ritenere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. - applicata nel caso di specie - una fattispecie autonoma di reato, la prescrizione del delitto di ricettazione, commesso dal TRANCHINA in data 11/08/2011, non poteva essere intervenuta - come sostenuto dal ricorrente - prima della sentenza di appello pronunciata il 19/01/2021.

Applicando, infatti, le regole generali in tema di prescrizione e considerando la sospensione indicata dallo stesso difensore del TRANCHINA (protrattasi dal 2/05/2017 al 25/10/2017), il reato in oggetto si prescriverà il 3/02/2022, data cui si perviene aggiungendo il predetto periodo di sospensione al termine massimo prescrizionale di dieci anni, previsto per il reato ascritto al TRANCHINA, tenuto conto dell'aumento ex art. 161 cod pen. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, qui pienamente condiviso, alla stregua del quale «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 275782 - 01).

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto che venisse applicata la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in sede di legittimità, nonostante sia il giudizio di primo grado sia quello di secondo grado si siano svolti nella vigenza del suddetto istituto, introdotto, come noto, dall'art. 1, comma 2 del D.Igs. 16 marzo 2015 n.

28. La sentenza del Tribunale di Palermo è stata, infatti, pronunciata in data 18/10/2018 e quella della Corte d'Appello di Palermo, come accennato, è del 19/01/2021. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. ( , Così deciso il 1.2/10/2021 ; Il Consigllerei Estensore Il Presidente VIT