Sentenza — n. 41544/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUMINI ANDREA nato a UDINE il 15/11/1969 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza in data 26/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 06/07/2016, nei confronti di CUMINI Andrea, in relazione al reato di truffa in danno di SPERANDIO Mirko a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il CUMINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla ritenuta utilizzabilità, contro il CUMINI, della querela da questi sporta nei confronti della persona da cui aveva acquistato la vettura poi ceduta allo SPERANDIO.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le spese del procedimento sono a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. (disposizione espressamente richiamata, dalle parti, nel predetto verbale).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUMINI ANDREA nato a UDINE il 15/11/1969 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza in data 26/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 06/07/2016, nei confronti di CUMINI Andrea, in relazione al reato di truffa in danno di SPERANDIO Mirko a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il CUMINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla ritenuta utilizzabilità, contro il CUMINI, della querela da questi sporta nei confronti della persona da cui aveva acquistato la vettura poi ceduta allo SPERANDIO.
In data 02-10-2021, i Carabinieri hanno trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte il verbale di remissione di querela da parte dello SPERANDIO, contestualmente accettata dal difensore e procuratore speciale del CUMINI, redatto e sottoscritto in data 01/10/2021 presso la Stazione dei Carabinieri di Susegana. Il reato ascritto al CUMINI deve ritenersi estinto a seguito della remissione, da parte della persona offesa, della querela a suo tempo sporta: remissione espressamente e ritualmente accettata. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio per estinzione del reato ascritto al ricorrente.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. (disposizione espressamente richiamata, dalle parti, nel predetto verbale).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/10/2021 r Il Cons gliere Estensore Il Presiden