Ordinanza — n. 41541/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEA VASILE nato il 03/02/1990 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 10/06/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Forlì, in data 02/02/2017, nei confronti di BOTEA Vasile, in relazione al reato di rapina impropria a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il BOTEA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per la mancata considerazione della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dal ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41541/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Forlì, in data 02/02/2017, nei confronti di BOTEA Vasile, in relazione al reato di rapina impropria a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il BOTEA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per la mancata considerazione della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dal ricorrente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEA VASILE nato il 03/02/1990 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 10/06/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Forlì, in data 02/02/2017, nei confronti di BOTEA Vasile, in relazione al reato di rapina impropria a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il BOTEA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per la mancata considerazione della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dal ricorrente.
Il ricorso è inammissibile. Deve qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Risulta infatti meramente reiterativa la doglianza concernente la mancata valorizzazione delle dichiarazioni del BOTEA (secondo cui egli avrebbe solo fatto "un movimento con la mano", per liberarsi dalla presa del direttore del supermercato che lo aveva visto sottrarre la merce), senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha fatto leva sulle dichiarazioni della persona offesa, afferrata per la maglietta e scaraventata contro la vetrina del supermercato dal BOTEA, datosi così alla fuga (egli aveva appreso che erano stati allertati i Carabinieri e che quindi la sua richiesta di pagare la refurtiva risultava inutile).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consi e Estensore Il Presidente VITTORI PAZIENZA GI9VAN