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Ordinanza — n. 41539/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41539/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41539/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIO FILIPPO nato a CATANZARO il 28/09/1981 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 03/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, in data 18/02/2016, nei confronti di CALIO' Filippo, in relazione al reato di ricettazione di un assegno a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il CALIO', a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 41539/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il CALIO', a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.

Parole chiave

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ricompensa divieto di accettare regali riscossione di prestazione ricettazione pagamento dell'emolumento indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Propone ricorso per cassazione il CALIO', a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIO FILIPPO nato a CATANZARO il 28/09/1981 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 03/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, in data 18/02/2016, nei confronti di CALIO' Filippo, in relazione al reato di ricettazione di un assegno a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il CALIO', a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine al possesso del titolo di provenienza furtiva in capo al ricorrente, e comunque l'inattendibilità della versione resa in sede di s.i.t. (pur ripresa dal ricorrente), secondo cui il CALIO', pur essendo in grado di ricordare bene la propria consegna dell'assegno al LO GATTO, nulla rammentasse in ordine alla persona da cui l'aveva ricevuto: e ciò nonostante l'assegno costituisse il pagamento di una prestazione lavorativa.

Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale escluso l'applicazione dell'attenuante ad una ipotesi di ricettazione di un assegno provento di furto e riempito con un importo non trascurabile (Euro mille). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Conski ligre Est