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Ordinanza — n. 41532/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41532/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41532/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARISTEFANO TIZIANO nato a TARANTO il 21/03/1975 avverso la la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO gEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist. Taranto, con sentenza del 12/02/2021, riformava parzialmente (rideterminando il trattamento sanzionatorio secondo i criteri indicati dal P.G. appellante) la sentenza emessa in data 15/04/2019 dal Tribunale di Taranto, con la quale NOTARISTEFANO Tiziano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina e porto abusivo di coltello a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il NOTARISTEFANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. Pen; Ordinanza — n. 41532/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. La doglianza difensiva non tiene infatti conto del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche, tra l'altro, sulla recidiva qualificata di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. Pen. Risulta pertanto applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314).

Parole chiave

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attenuazione della pena infrazione privilegiata peggioramento di uno stato anteriore recidiva nell'infrazione circostanza aggravante risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. Pen
La doglianza difensiva non tiene infatti conto del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche, tra l'altro, sulla recidiva qualificata di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. Pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARISTEFANO TIZIANO nato a TARANTO il 21/03/1975 avverso la la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO gEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist. Taranto, con sentenza del 12/02/2021, riformava parzialmente (rideterminando il trattamento sanzionatorio secondo i criteri indicati dal P.G. appellante) la sentenza emessa in data 15/04/2019 dal Tribunale di Taranto, con la quale NOTARISTEFANO Tiziano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina e porto abusivo di coltello a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il NOTARISTEFANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Il ricorso è inammissibile. La doglianza difensiva non tiene infatti conto del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche, tra l'altro, sulla recidiva qualificata di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. Pen. Risulta pertanto applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigl re Estensore Il P