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Ordinanza — n. 41526/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41526/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41526/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONORA GIACOMO nato a CODIGORO il 06/06/1970 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 21/07/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, in data 15/02/2019, nei confronti di BUONORA Giacomo, in relazione al reato di rapina impropria aggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il BUONORA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al n. 3-bis del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 41526/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bologna, in data 15/02/2019, nei confronti di BUONORA Giacomo, in relazione al reato di rapina impropria aggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il BUONORA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al n. 3-bis del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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rapina qualificata reati violenti delitto contro i beni aggravamento della pena pubblica istigazione a delinquere luogo del reato

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
3-bis del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONORA GIACOMO nato a CODIGORO il 06/06/1970 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 21/07/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, in data 15/02/2019, nei confronti di BUONORA Giacomo, in relazione al reato di rapina impropria aggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il BUONORA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al n. 3-bis del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

Deve qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Risulta infatti meramente reiterativa la doglianza concernente la ritenuta inapplicabilità al BUONORA dell'aggravante ad effetto speciale (sull'assunto che la reazione violenta era stata posta in essere al di fuori del luogo di privata dimora), avendo la Corte d'Appello condivisibilmente fatto applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di rapina impropria, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta di impossessamento di beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno, in un luogo pubblico, posto che le ragioni dell'aggravante risiedono nella tutela del domicilio» (Sez. 2, n. 23331 del 02/07/2020, Milenkovic, Rv. 279479).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il ConsiEstensore /r