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Ordinanza — n. 41524/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41524/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41524/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCIA ROBERTO nato a TARANTO il 18/06/1955 4 ,,eccé. avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist. Taranto, con sentenza del 13/01/2021, riformava parzialmente (riqualificando in termini di tentativo l'episodio sub b, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 08/11/2018 dal Tribunale di Taranto, con la quale SCARCIA Domenico e FRASCELLA Giuseppe erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa e sostituzione di persona loro ascritti ai capi a) e b) della rubrica. Propone ricorso per cassazione lo SCARCIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al concorso tra i reati di truffa e sostituzione di persona.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41524/2021 — snpen · Corte di Cassazione: avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist. Taranto, con sentenza del 13/01/2021, riformava parzialmente (riqualificando in termini di tentativo l'episodio sub b, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 08/11/2018 dal Tribunale di Taranto, con la quale SCARCIA Domenico e FRASCELLA Giuseppe erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa e sostituzione di persona loro ascritti ai capi a) e b) della rubrica. Propone ricorso per cassazione lo SCARCIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al concorso tra i reati di truffa e sostituzione di persona.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale contraffazione di merci risarcimento per atto illecito usurpazione d'identità falsità in documenti di servizio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCIA ROBERTO nato a TARANTO il 18/06/1955 4 ,,eccé. avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist. Taranto, con sentenza del 13/01/2021, riformava parzialmente (riqualificando in termini di tentativo l'episodio sub b, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 08/11/2018 dal Tribunale di Taranto, con la quale SCARCIA Domenico e FRASCELLA Giuseppe erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa e sostituzione di persona loro ascritti ai capi a) e b) della rubrica. Propone ricorso per cassazione lo SCARCIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al concorso tra i reati di truffa e sostituzione di persona.

Deve preliminarmente evidenziarsi che il nuovo difensore del ricorrente, unitamente all'atto di nomina, ha depositato un'istanza di differimento dell'udienza "al fine di depositare eventuale memoria difensiva e per la discussione orale del ricorso". L'istanza non può all'evidenza trovare accoglimento, essendo tra l'altro la nomina intervenuta quando il termine per il deposito di memorie non era ancora scaduto; del tutto inconferente, rispetto al procedimento camerale in essere, risulta poi il richiamo alla "discussione orale". Nel merito, il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

Nel sostenere la configurabilità di un concorso formale di reati, la Corte d'Appello ha richiamato una recente pronuncia di questa Suprema Corte che, ribadendo un consolidato indirizzo interpretativo, ha affermato che «il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio» (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventinniglia, Rv. 279647). Il ricorrente, pur senza porre in discussione il principio, ne ha sostenuto l'applicabilità alle sole ipotesi in cui "le condotte sono autonome e riguardano due fari temporali distinte e non funzionalmente connesse".

L'assunto è privo di consistenza, perché fa evidentemente riferimento ad ipotesi estranee a quella del ricorso formale: laddove invece il richiamo alla diversità dei beni giuridici consente di ritenere applicabili le due norme incriminatrici nelle fattispecie - come quella in esame - in cui la sostituzione di persona è perfettamente funzionale alla perpetrazione della truffa, costituendo l'artificio volto a trarre in inganno la persona offesa. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigie 1e E