Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41523/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of appellate arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41523/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for reclassification of jewelry theft as 'careless purchase' or 'personal facilitation,' but the court found these claims unsupported by the facts and the appellant's own testimony regarding gifts. Consequently, the appeal was rejected as lacking the specific, reasoned critique required for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already raised and dismissed at the appellate level, failing to provide a specific and reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetition of appellate arguments lack of reasoned critique careless purchase reclassification personal facilitation defense divieto di accettare regali ricettazione danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRTSKHALAVA TEA nato il 02/08/1987 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 03411/2024i confermava - per quanto qui specificamente rileva - la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato in data 09/09/2020, dal G.i.p. del Tribunale di Milano, nei confronti di PIRTSKHALAVA Tea, in relazione al reato di ricettazione di gioielli a lei ascritto. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, da ricondurre alla fattispecie di incauto acquisto o di favoreggiamento personale.

Con memoria ritualmente depositata, il difensore reitera le doglianze relative all'erronea decisione quanto all'incauto acquisto, e all'omessa pronuncia quanto all'altra prospettata riqualificazione del fatto. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, la richiesta di derubricazione in incauto acquisto non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, per escludere la fattispecie contravvenzionale invocata, la scarsa credibilità della versione resa dall'imputata, stando alla quale ella avrebbe avuto alcuni gioielli in regalo dal fidanzato, altri dalla madre di quest'ultimo: e ciò in ragione della florida situazione economica in cui l'UOMO (imputato nello stesso processo per vari episodi di furto di monili e preziosi, parte dei quali appunto rinvenuti sulla persona della ricorrente) avrebbe dovuto trovarsi per far fronte in breve tempo, lecitamente, a tali onerosi acquisti, considerando il numero e il valore dei gioielli e il fatto che tali condizioni agiate neppure erano state prospettate, dalla ricorrente, nel corso delle proprie dichiarazioni).

Quanto alla residua censura, deve osservarsi che la riqualificazione in favoreggiamento personale, sollecitata dalla difesa (secondo cui la Corte "avrebbe dovuto ritenere" che la donna avrebbe solo inteso aiutare il fidanzato nell'assicurarsi il provento dei furti: cfr. pag. 8 del ricorso), non tiene in alcun conto il fatto che una siffatta ipotesi non risulta in alcun modo sostenibile proprio alla luce di quanto riferito dalla ricorrente in ordine ai regali ricevuti. Deve pertanto trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, Rv. 256314).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il r2/10/2021 Il Consigl re/