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Ordinanza — n. 41520/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41520/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41520/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINA ZA sul ricorso proposto da: BLASKO RICHARD nato il 05/04/1991 avverso la sentenza del 01/12/2020 della COFTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; RITENUTO IN FAT O E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del Ot/12/2020, riformava parzialmente (applicando con giudizio di prevalenza le già concesse attenu nti generiche, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 16/01/2020 dal Tribunale di La Spezia, con la quale BLASKO ichard era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata (così diversamente qualificata l'originaria imputazione di estorsione continuata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41520/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINA ZA sul ricorso proposto da: BLASKO RICHARD nato il 05/04/1991 avverso la sentenza del 01/12/2020 della COFTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; RITENUTO IN FAT O E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del Ot/12/2020, riformava parzialmente (applicando con giudizio di prevalenza le già concesse attenu nti generiche, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 16/01/2020 dal Tribunale di La Spezia, con la quale BLASKO ichard era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata (così diversamente qualificata l'originaria imputazione di estorsione continuata).

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti falsa dichiarazione della parte verdetto di colpevolezza deposizione inattendibile testimonianze contraddittorie principio del ne bis in idem
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Testo completo

a seguente ORDINA ZA sul ricorso proposto da: BLASKO RICHARD nato il 05/04/1991 avverso la sentenza del 01/12/2020 della COFTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; RITENUTO IN FAT O E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del Ot/12/2020, riformava parzialmente (applicando con giudizio di prevalenza le già concesse attenu nti generiche, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 16/01/2020 dal Tribunale di La Spezia, con la quale BLASKO ichard era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata (così diversamente qualificata l'originaria imputazione di estorsione continuata).

Propone ricorso per cassazione il BLASKO, a ezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridi a del fatto. Il ricorso è inammissibile, perché generico e c munque manifestamente infondato. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo i terpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devo o ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quan o difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impug ato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Nella specie, il ricorrente contesta la decisione i secondo grado con argomentazioni sostanzialmente prive di un effettivo confronto con il percorso otivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, tendenti a riproporre la tesi dell'incontro svoltosi in un clima sostanzialmente amichevole (comunque privo delle connotazioni di violenza o minaccia tipiche della rapina) che la Corte d'Appello ha motivatamente e tutt'altro che illogicamente disatteso, soffer andosi sulla minaccia con coltello posta in essere nei confronti delle persone offese, al fine di farsi c nsegnare le somme in possesso di queste ultime (cfr.

Pag. 2 della sentenza impugnata). Quanto fin qui esposto impone una declarato ia di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. .M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in fav re della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consi liere Estensore I