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Ordinanza — n. 41515/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41515/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41515/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSCARELLA STEFANO nato a TORINO il 18/10/1990 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOgato avviso alle pa-r-fij udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 17/02/2021, riformava parzialmente (dichiarando prescritte le contravvenzioni ex art. 4 I. n. 110 del 1975, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato in data 11/10/2017, dal G.i.p. del Tribunale di Torino, con la quale COSCARELLA Stefano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina aggravata, sequestro di persona e violazione della legge armi a lui ascritti. Ricorre per cassazione il COSCARELLA, deducendo carenza di motivazione in ordine alla mancata valutazione con giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41515/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 I. n. 110 del 1975, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato in data 11/10/2017, dal G.i.p. del Tribunale di Torino, con la quale COSCARELLA Stefano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina aggravata, sequestro di persona e violazione della legge armi a lui ascritti. Ricorre per cassazione il COSCARELLA, deducendo carenza di motivazione in ordine alla mancata valutazione con giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione porto abusivo di armi allegazioni insufficientemente motivate infrazione alla legge sulle armi permesso di promuovere un procedimento penale atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSCARELLA STEFANO nato a TORINO il 18/10/1990 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOgato avviso alle pa-r-fij udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 17/02/2021, riformava parzialmente (dichiarando prescritte le contravvenzioni ex art. 4 I. n. 110 del 1975, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato in data 11/10/2017, dal G.i.p. del Tribunale di Torino, con la quale COSCARELLA Stefano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina aggravata, sequestro di persona e violazione della legge armi a lui ascritti. Ricorre per cassazione il COSCARELLA, deducendo carenza di motivazione in ordine alla mancata valutazione con giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigli re/Estensore Il Presidente VITTORIO PAZIENZA GIOVANNA VERGA —7 ri---7,T=V-37) s i TATA t‘ - - LLERIA ,