Ordinanza — n. 41504/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFFORE GIUSEPPINA nato a ASTI il 30/01/1969 avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; ( Motivi della decisione Lafforè Giuseppina ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per il reato di cui agli artt.81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. L'imputata, a mezzo di difensore, deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I. 689/81.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 41504/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 7 cod. pen. L'imputata, a mezzo di difensore, deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I. 689/81.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFFORE GIUSEPPINA nato a ASTI il 30/01/1969 avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; ( Motivi della decisione Lafforè Giuseppina ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per il reato di cui agli artt.81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. L'imputata, a mezzo di difensore, deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I. 689/81.
Il ricorso è inammissibile. Non risulta dalla lettura degli atti che la difesa abbia avanzato richiesta di sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria o che abbia sollecitato la Corte d'appello a provvedere in tal senso. E' quindi del tutto spiegabile l'omessa motivazione sul punto in sentenza. E' d'uopo richiamare il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia:"Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez.
U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125 - 01). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Cons