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Ordinanza — n. 41495/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41495/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41495/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORANA ALESSIO nato a PALERMO il 03/01/1990 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; 4 Motivi della decisione Martorana Alessio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41495/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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alibi allegazioni fattuali non credibili allegazioni d'asilo contraddittorie difetto di motivazione asserzione difendibile verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
244880 - 01: "Il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORANA ALESSIO nato a PALERMO il 03/01/1990 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; 4 Motivi della decisione Martorana Alessio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-sexies cod. strada e ridotta la pena inflitta in primo grado. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici illustrato in modo puntuale le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine a tale ultimo profilo si è posto in rilievo che, a carico del ricorrente, risultano diverse iscrizioni nel casellario giudiziale riguardanti la medesima violazione al codice della strada e che, alcune ore dopo il controllo, il ricorrente è stato sorpreso nuovamente alla guida del veicolo benché il mezzo gli fosse stato affidato per il ricovero in luogo di custodia. Occorre rilevare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142 - 01).

Deve anche aggiungersi come il giudice, ai fini della concessione e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sia tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze o le deduzioni prospettate dall'imputato, essendo invece sufficiente che egli dia atto delle plausibili ragioni della sua determinazione in relazione agli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19907 del 19/02/2009, Rv. 244880 - 01: "Il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato").

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere es