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Ordinanza — n. 41494/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41494/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41494/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAN UGARTE TOMMY DYLAN nato il 29/06/1998 avverso la sentenza del 30/01/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Roman Ugarte Tommy Dylan, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 30/1/2021 dal Tribunale di Torino che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, numeri 2), 4) e 5) cod. pen. Nel ricorso si deduce erronea qualificazione giuridica del fatto, assumendosi la non corretta contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sebbene il motivo di ricorso riguardi un aspetto per il quale è consentita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, le ragioni dedotte risultano manifestamente infondate.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare allegazioni fattuali non credibili dichiarazioni contraddittorie confessione oltraggio alla corte rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAN UGARTE TOMMY DYLAN nato il 29/06/1998 avverso la sentenza del 30/01/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Roman Ugarte Tommy Dylan, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 30/1/2021 dal Tribunale di Torino che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, numeri 2), 4) e 5) cod. pen. Nel ricorso si deduce erronea qualificazione giuridica del fatto, assumendosi la non corretta contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.

2) cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sebbene il motivo di ricorso riguardi un aspetto per il quale è consentita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, le ragioni dedotte risultano manifestamente infondate.

Non deve trascurarsi di considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione, solo quando risulti, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex multis, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Rv. 254865 - 01). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

Nel caso in esame, nella imputazione, sono descritte azioni riconducibili alle due aggravanti, le quali, secondo insegnamento di questa Corte non sono incompatibili tra loro (cfr. Sez. 4, n. 21299 del 12/04/2013, Rv. 255294 - 01: "In tema di furto, sono pienamente compatibili le circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili, si caratterizzano, rispettivamente, la prima per la particolare scaltrezza idonea ad eludere la vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui").

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Mariarosar