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Ordinanza — n. 41481/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41481/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41481/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESI LUCIANA nato a BUSTO ARSIZIO il 14/08/1972 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Lucchesi Luciana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per i reati di truffa e furto aggravato con condanna alla pena ritenuta di giustizia. L'esponente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. lamentando che i giudici di merito non avrebbero fatto buon governo dei criteri in tema di commisurazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41481/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli .elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201).

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza legittimazione ad agire domanda di ricusazione carenza di legittimazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESI LUCIANA nato a BUSTO ARSIZIO il 14/08/1972 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Lucchesi Luciana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per i reati di truffa e furto aggravato con condanna alla pena ritenuta di giustizia. L'esponente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. lamentando che i giudici di merito non avrebbero fatto buon governo dei criteri in tema di commisurazione della pena.

Il ricorso è inammissibile. Si osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputata, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito, nell'evidenziare che la pena base è stata individuata nel minimo edittale, ha ritenuto "congrui" gli aumenti apportati a titolo di continuazione, attesa la gravità dei fatti di cui si è resa responsabile l'imputata.

Ha poi sottolineato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la negativa personalità della Lucchesi, gravata da altri precedenti. Si tratta di adeguata giustificazione, conforme ai principi stabiliti in questa sede. Ed invero, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli .elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Mariarosaria B