Ordinanza — n. 41479/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE NICHOLAS nato a CORREGGIO il 18/06/1991 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Casagrande Nicholas, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Brescia, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e condannato alla pena di giustizia. A motivi di ricorso lamenta: carenza e vizio logico della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, invocando peraltro una diversa interpretazione delle prove raccolte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41479/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE NICHOLAS nato a CORREGGIO il 18/06/1991 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Casagrande Nicholas, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Brescia, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e condannato alla pena di giustizia. A motivi di ricorso lamenta: carenza e vizio logico della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, invocando peraltro una diversa interpretazione delle prove raccolte.
E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Deve aggiungersi che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr siden e Mar'arosaria Bruno Ema D E-. POSE TAT— A 1 N C